A. Scopo, compiti e ambito di competenza
Art. 1 Scopo
Il difensore civico ha lo scopo di rafforzare la fiducia tra la popolazione e le istituzioni pubbliche, e aiutare il parlamento nell’esercizio del compito di vigilanza sui servizi pubblici.
Art. 2 Compiti
Il difensore civico ha in particolare i compiti seguenti:
- fornisce a quanti richiedono la sua consulenza informazioni, consigli sui rapporti con le istituzioni pubbliche e indicazioni sulle possibili procedure;
- accoglie richieste, critiche e ricorsi per esaminarli, comunica proposte e suggerimenti in riferimento alla soluzione della questione sottopostagli, ai futuri comportamenti e al diritto applicabile;
- cerca una mediazione per la soluzione di conflitti tra persone fisiche o giuridiche e le istituzioni pubbliche;
- informa regolarmente circa la sua attività e assicura l’informazione del pubblico.
Art. 3 Ambito di competenza
- L’attività del difensore civico si estende a tutte istituzioni pubbliche del Cantone/del Comune.
- Come tali s’intendono:
- il Governo e l’amministrazione cantonale/comunale;
- (variante possibile per un regolamento cantonale)le autorità e le amministrazioni dei Comuni che sottostanno all’ambito di competenza per decisione autonoma;
- istituzioni pubbliche indipendenti dall’amministrazione (corporazioni, istituti, imprese, fondazioni e persone private), nella misura in cui svolgono compiti pubblici a loro affidati o vengono finanziati prevalentemente dal Cantone (dal Comune).
- Sono esclusi:
- il Parlamento;
- altre istituzioni pubbliche con funzioni giuridiche vincolanti;
- responsabili giudiziari indipendenti dalla magistratura, per quanto non siano attivi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia.
B. Procedura
Art. 4 Apertura
- Il difensore civico interviene a richiesta o di sua iniziativa.
- La richiesta può riguardare una questione ancora aperta o chiusa. Non è legato ad alcuna forma e scadenza.
Art. 5 Esame
- Il difensore civico decide se e quanto approfonditamente intende occuparsi di una questione.
- Se decide di esaminare una richiesta, dà la possibilità di prendere posizione al servizio interessato.
Art. 6 Criteri di esame
- Il difensore civico esamina il comportamento contestato riguardo alla sua legittimità e adeguatezza, proporzionalità, correttezza ed equità.
Art. 7 Strumenti d’esame
Ai fini dell’accertamento dei fatti, il difensore civico può in particolare:
- richiedere agli impiegati del servizio interessato, in qualsiasi momento e a qualsiasi livello gerarchico, informazioni scritte o orali;
- esigere di poter consultare gli atti e la loro consegna;
- discutere la questione con il servizio responsabile come pure di consultare terze persone;
- condurre colloqui tra le parti;
- consultare esperti, nei casi in cui occorrano per la valutazione dei fatti conoscenze particolari.
Art. 8 Risultanze dell’esame
Il difensore civico, una volta concluso l’esame del caso,
- informa delle risultanze dell’esame le parti coinvolte;
- tenta per quanto possibile una mediazione tra le parti;
- qualora non sia possibile un accordo tra le parti, comunica loro il risultato informandone eventualmente i servizi superiori e formula, se del caso, raccomandazioni.
- Nel caso di un notevole interesse pubblico, il difensore civico può redigere un rapporto all’attenzione del parlamento o del pubblico, indicante le carenze riscontrate e proposte per la pratica futura o per l’attività legislativa.
Art. 9 Obblighi di collaborazione delle istituzioni pubbliche
Le istituzioni pubbliche:
- sostengono il difensore civico nell’esecuzione dei suoi compiti;
- sono svincolate dall’obbligo di mantenere il segreto;
- collaborano nei tentativi di mediazione del difensore civico;;
- prendono conoscenza delle risultanze dell’esame del difensore civico e valutano se e quali provvedimenti vanno presi per tener conto delle richieste;
- informano il difensore civico ed eventualmente il richiedente sui provvedimenti che intendono prendere.
Art. 10 Gratuità
Il difensore civico fornisce le sue prestazioni gratuitamente.
C. Costituzione, statuto giuridico e organizzazione
Art. 11 Wahl von Ombudsperson und Stellvertretung
- Il Parlamento elegge il difensore civico (e il suo sostituto) (su proposta di …) per una durata di x anni.
- Durante una lunga assenza e nei casi di legittima suspicione del difensore civico, l’attività è svolta dal suo sostituto con gli stessi compiti e le stesse attribuzioni.
Art. 12 Incompatibilità
- Il difensore civico non può esercitare alcun’altra carica ufficiale e alcuna funzione dirigente in un partito politico.
- Il difensore civico e il suo sostituto non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicarne l’indipendenza nell’esercizio della loro funzione o che altrimenti sia incompatibile con i compiti del difensore civico.
Art. 13 Condizioni d’assunzione; sede
- Il Parlamento fissa la retribuzione del difensore civico e del sostituto e definisce le altre condizioni di assunzione.
- La sede dell’ufficio del difensore civico è …
Art. 14 Statuto e rapporto
- Il difensore civico svolge i suoi compiti in maniera indipendente..
Sottostà all’alta sorveglianza del Parlamento.. - Informa il Parlamento almeno una volta all’anno sulla propria attività e gli presenta il suo preventivo.
- Informa in maniera adeguata anche il Governo e l’amministrazione nonché il pubblico sulla sua attività.
Art. 15 Segreteria
- Il difensore civico dispone di una segreteria nel quadro del preventivo approvato dal parlamento.
- Il personale della segreteria segue esclusivamente le istruzioni del difensore civico. Per il resto sottostà al diritto del personale del Cantone / Comune.
Art. 16 Segreto d’ufficio, professionale e d’affari e diritto di non deporre
- Il difensore civico e i suoi collaboratori sottostanno al segreto d’ufficio alla stessa stregua degli impiegati delle istituzioni pubbliche che forniscono informazioni. Sono tenuti al segreto su affari professionali e commerciali che per loro natura o in base a disposizioni legali o istruzioni devono essere tenuti segreti.
- Nell’ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali sono tenuti a rifiutare di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell’esercizio dei loro compiti, a meno che i partecipanti li liberino dall’obbligo del segreto.