Art. 1 Nome
L’Associazione difensori civici parlamentari della Svizzera (ADP+) è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero con sede nel luogo di lavoro della presidenza.
Art. 2 Scopo
promuovere l’ulteriore sviluppo dell’istituto del difensore civico parlamentare; informare il pubblico sull’attività dei difensori civici parlamentari, ad esempio mediante convegni, conferenze, manifestazioni; scambiare esperienze e idee a livello nazionale e internazionale e promuovere la formazione continua. Non persegue alcuno scopo di lucro.
Art. 3 Soci
All’ADP+ appartengono tutti i difensori civici eletti dai parlamenti della Svizzera. L’Assemblea dei soci può ammettere difensori civici o mediatori attivi nell’amministrazione pubblica ma non eletti da un parlamento in qualità di membri associati con voto consultivo. L’Assemblea dei soci può ammettere persone in qualità di soci passivi o soci onorari con diritto di voto consultivo. .
Art. 4 Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: approvazione del rapporto e del conto annuali; elezione della Presidenza, del Comitato e dell’Organo di controllo. L’Assemblea ordinaria dei soci si tiene di regola nella prima metà dell’anno. L’Assemblea dei soci può decidere anche su oggetti non annunciati in precedenza. Le proposte sono deliberate con voto aperto, salvo che almeno un terzo dei presenti faccia richiesta di votazione segreta. In caso di parità di voti decide il presidente dell’Assemblea.
Art. 5 Comitato
Il Comitato è costituito dalla Presidenza, dal Segretariato e dal Cassiere. Il Comitato dirige gli affari dell’ADP+, la rappresenta in tutte le questioni e provvede all’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea, a meno che non siano riservate alla stessa Assemblea dei soci. Hanno il diritto di firma: per i contratti due membri, per i rimanenti affari e nelle relazioni postali e bancarie un membro del Comitato.Il Comitato si riunisce ogniqualvolta lo richieda un suo membro. La durata del mandato è di un anno. La rielezione è ammessa.
Art. 6 Organo di controllo
L’Organo di controllo è composto da due soci.Ogni anno presenta all’Assemblea dei soci un rapporto e una proposta. La durata del mandato è di un anno. La rielezione è ammessa.
Art. 7 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’ADP+ sono costituiti da:quote dei soci; contributi dei poteri pubblici, di sponsor, ecc.; altre entrate. La quota annuale dei soci è di Fr. 100.—per persona, fatta salva diversa decisione dell’Assemblea dei soci. Per le responsabilità finanziarie dell’ADP+ risponde unicamente il patrimonio dell’associazione.
Art. 8 Modifica dello statuto
Lo statuto può essere modificato con decisione dei due terzi dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea dei soci.
Art. 9 Scioglimento
Lo scioglimento dell’ADP+ può essere deciso dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi, purché i due terzi dei soci aventi diritto di voto siano presenti. Il patrimonio netto dell’ADP+ è devoluto a una istituzione di utilità pubblica con scopi analoghi.
Art. 10 Decisioni finali
Questo statuto entra in vigore il 2 settembre 1998. Il primo anno considerato dura fino al 31 dicembre 1999. Il primo mandato del Comitato e dell’Organo di controllo dura fino al 30 luglio 2001.